Art. 10.
(Istituzione e fini del distretto scolastico).

      1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro dell'istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di «distretti scolastici». Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. I decreti di cui al presente comma indicano, altresì, anche le sedi dei distretti.
      2. Il Ministro dell'istruzione può indire conferenze nazionali interregionali o regionali

 

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dei distretti scolastici, alle quali possono essere chiamati a partecipare, ove ritenuto opportuno, gli assessori regionali e le autorità scolastiche periferiche competenti, per verificare la congruità e l'efficienza di tali organi distrettuali e per attivare, con il loro coinvolgimento, speciali progetti al servizio della scuola e per la crescita culturale e civile delle comunità locali. In accordo con il Ministro dell'istruzione, anche le regioni possono convocare, per le proprie competenze, conferenze regionali dei distretti scolastici. Tali conferenze possono essere richieste anche da almeno il 50 per cento dei presidenti dei distretti scolastici del livello di cui si chiede la conferenza.
      3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione degli utenti e degli operatori del servizio scolastico, degli enti locali, delle istituzioni culturali e delle forze sociali alla vita della scuola per le finalità e nei modi previsti dal presente capo.
      4. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari; è dotato di una sede idonea e di un organico adeguato e funzionale. I fondi di gestione del distretto sono assegnati dal Ministero dell'istruzione, cui si aggiungono i contributi dei comuni fissati in proporzione al numero degli abitanti. Progetti ed iniziative finalizzati secondo le proprie competenze sono finanziati da regioni e province; le comunità montane possono finanziare attività specifiche riguardanti il proprio territorio.
      5. L'organico del distretto scolastico è composto da un responsabile amministrativo e da assistenti assegnati per attività programmate e finanziate.
      6. Per l'assegnazione del responsabile amministrativo si valuta:

          a) la professionalità acquisita e documentata dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) con un minimo di tre anni di servizio presso il distretto scolastico;

          b) la continuità di servizio presso il distretto scolastico;

          c) l'idoneità acquisita con pubblico concorso per l'accesso ai ruoli di responsabile

 

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amministrativo o acquisibile con un esame consistente in un colloquio riservato al personale ATA già operante nei distretti.

      7. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 6 è confermato nei distretti scolastici il personale già utilizzato.